(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 129
                        dell'11 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Determinazione dell'imposta
 
   1.  All'art. 10 primo comma della legge regionale 20 ottobre 1983,
n. 32 e' aggiunto il seguente comma:
   "L'imposta  di  cui  al  comma precedente e' determinata in misura
pari al 100% del canone per le piccole derivazioni di acque pubbliche
a   scopo  prevalentemente  agricolo  ed  irriguo,  nonche'  a  scopo
produttivo".